banner.gif (1944 bytes)
Iscriviti alla newsletter
Cerca nel NoProfit
   
 
   
   
   
 
   
c
Estensione dell'IVA al 4% sull'acquisto dell'auto per disabili sensoriali.
  Dal 1 gennaio 2001 anche per le persone audiolese e non vedenti sara' possibile usufruire dell'IVA agevolata al 4% sull'acquisto dell'auto, come previsto dall'art. 50 della legge collegata alla Legge Finanziaria 2000.

L'auto dovra' essere intestata allo stesso disabile se il suo reddito supera i 5.500.000 di lire annui (soglia per essere considerati familiari a carico). Se i redditi invece rimangono entro tale limite l'acquisto sara' agevolato anche da parte di un familiare il cui disabile possa essere considerato a carico. Per questo tipo di agevolazione non è richiesto l'obbligo degli adattamenti sull'auto, obbligo che rimane per le persone con disabilità motoria.
La normativa è valida per l'acquisto di auto con una cilindrata massima di 2000 cc.se alimentata a benzina, mentre sino a 2800 centimetri cubici se diesel. Infine la normativa approvata prevede l'esenzione permanente dal pagamento delle tassa automobilistica (bollo), se sussistono i requisiti per l'agevolazione I.V.A.
Non sono invece previste agevolazioni per prestazioni di servizio a titolo di manutenzione o adattamento, oltre all'esenzione delle imposte di trascrizione al Pubblico registro Automobilistico per i passaggi di proprietà auto (voltura). Agevolazioni tuttora ed anche nell'immediato futuro in vigore per persone con problemi di disabilità motoria.

Art. 50 Agevolazioni per i disabili

La nuova disposizione, che decorre dal 1° gennaio 2001, riguarda i beni ed i servizi destinati a facilitare il movimento e la locomozione dei soggetti disabili.
La modifica, mantenendo immutata l'aliquota IVA ridotta del 4% per i beni destinati al superamento delle barriere architettoniche a favore dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, estende l'agevolazione anche ai veicoli destinati alle persone non vedenti e sordomute.
I veicoli, che non necessitano di adattamenti specifici, potranno essere acquistati direttamente da tali soggetti ovvero dai familiari di cui essi siano fiscalmente a carico.
La norma eleva, inoltre, per i veicoli con motore diesel, destinati ai soggetti disabili, il limite di cilindrata da 2500 a 2800 centimetri cubici.
Per i veicoli acquistati con l'aliquota IVA del 4 % non è dovuta la tassa automobilistica.

A cura della redazione del Centro Informazione Disabili

 

 

 

 

Torna alla Home Page
Archivio delle news