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Legislazione
La legislazione del Terzo Settore: angrafe ONLUS
  In data 19 gennaio 1998 (pubblicazione sulla G.U. del 22/1/98), con decreto Min. Finanze, sono state emanate le istruzioni e lo schema per la comunicazione dei soggetti ONLUS al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 11 del D.legisl. 4/12/97 n. 460.

Le Cooperative Sociali, le associazione, le organizzazioni non-governative (soggetti Onlus di diritto) non devono produrre alcuna comunicazione e applicano automaticamente la normativa del d.legisl. n.460/97 a far data dal 1 gennaio 1998.
Inoltre, si ribadisce che per i soggetti in automatica qualificazione (d.legisl. art. 10, comma 8), e, quindi, per le Cooperative Sociali (ex L. 381/91), non sussiste l'obbligo di modifica del proprio Statuto per l'inserimento della denominazione ONLUS, acronimo che, per altro, può essere liberamente usato dai soggetti di cui sopra.
Potrebbe essere consigliabile ad ogni buon conto, in sede di costituzione di nuove cooperative sociali o di modifiche statutarie previste per altri fini, inserire tale denominazione nelle ragioni sociali.

Art. 11 - Anagrafe delle ONLUS e decadenza delle agevolazioni

  1. E' istituita presso il Ministero delle Finanze l'Anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'art.8 della Legge 29.12.1993, n.80, in materia di istituzione del Registro delle Imprese, approvato con il D.P.R. 7.12.1995, n.581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'art.10, ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Direzione Regionale dell'entrate del Ministero delle Finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'art.10. Alla medesima Direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.
  2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.
  3. Con uno o più decreti del Ministero delle Finanze da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art.17, comma 3, della Legge 23.08.1988, n.400, sono stabilite le modalità d'esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonchè i casi di decadenza totale o parziale dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

 

 

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