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Legislazione
Legge 28 agosto 1997, n. 285. "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"
  La legge privilegia gli interventi cosiddetti "in rete sul territorio" cioè gli interventi realizzati da più enti in collaborazione tra di loro.
La legge ha tre caratteristiche fondamentali:
  • Innovazione
  • Azione diffusa privato-sociale
  • Particolare attenzione alla famiglia

Il Centro Nazionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza ha realizzato un manuale alla progettazione degli interventi previsti dalla legge 285/97 che rappresenta un valido strumento per i beneficiari del Fondo Nazionale, riportando una serie di esempi concreti che possono servire a realizzare in ciascuna realtà territoriale interventi originali e rispondenti ai bisogni specifici dei contesti locali.
Gli argomenti trattati di dividono in quattro sezioni:

  1. le "azioni positive per la promozione dei diritti" che si distinguono in due dimensioni, quella relativa alla vivibilità delgi spazi urbani e quella della partecipazione e dei diritti
  2. gli "interventi educativi e ricreativi per il tempo libero"
  3. gli "interventi socio-educativi per la prima infanzia e di sostegno alla relazione genitori-figli"
  4. gli "interventi di contrasto alla povertà, del disagio, della violenza, dell'istituzionalizzazione"

La legge istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. L'obiettivo è la realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti , la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando la famiglia in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo.
Gli ambiti territoriali d'intervento sono definiti ogni tre anni dalle regioni, e possono essere individuati comuni, comuni associati ai sensi degli art.24, 25 e 26 della legge 142/90, comunità montane e provincie.
I beneficiari sono gli enti locali compresi negli ambiti territoriali d'intervento.

Scarica il testo completo della legge 285/97

 

 

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