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Legislazione
Legge n. 266 del 11 agosto 1991 "Legge quadro sul volontariato"
  Dopo dieci anni di proposte e modifiche, dibattiti e appelli per l'indispensabilità di uno strumento normativo che potesse scrivere una disciplina definitiva sull'annosa questione del lavoro volontario, è stata approvata la legge nÁ 266 del 11 agosto 1991,meglio nota come legge - quadro sul volontariato.

Questa normativa rappresenta la concretizzazione di molti anni di studio, dibattiti e convegni dedicati alla interpretazione di un fenomeno di imponente portata, quale quello del volontariato sociale, che, accanto alla sua novità, ha creato non pochi problemi per ciò che riguarda in particolare il rischio di sfruttamento di queste risorse gratuitamente donate. Il varo di questa legge nazionale rappresenta un solido punto di partenza verso il normale riconoscimento di questo fenomeno sociale, come si evince dal tenore del primo comma dell'art.1, che "riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne propone lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo stato, dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali".
La legge quadro stabilisce definitivamente le caratteristiche dell'attività di volontariato che deve intendersi "quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tra i requisiti dell'attività di volontariato si precisa che, questa, "non può essere retribuita in alcun modo nemmeno beneficiario.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata". Le organizzazioni di volontariato, dunque, sono organismi finalizzati a gestire la fornitura di un servizio a carattere sociale, utilizzando l'attività personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro e per fini di solidarietà, messa a disposizione del singolo volontario. Le suddette organizzazioni possono assumere la forma giuridica che più ritengono adeguata al perseguimento dei loro scopi sociali, ma devono espressamente prevedere nell'atto costitutivo, accordo o statuto " l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusioni di questi ultimi, i loro diritti".
Tutto questo oltre l'obbligo di bilancio, dal quale devono trasparire i beni o i lasciti ricevuti, e di previsione delle modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
Le indicazioni date dall'articolo 3 della legge, includono la possibilità da parte delle organizzazioni di volontariato di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo "esclusivamente nei limiti necessari al loro funzionamento". Non manca, una disciplina assicurativa e previdenziale, a completamento della figura del volontariato che presta la sua attività gratuitamente per fini di solidarietà: in questo caso è considerata indispensabile l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
L'importanza fondamentale della legge - quadro risiede maggiormente nella parte dedicata ai benefici che lo stato accorda alle organizzazioni in possesso dei requisiti necessari, con particolare attenzione rivolta alle esenzioni dalle imposte di bollo e di registro, esenzioni sulle donazioni e sulle attribuzioni di eredità, erogazioni liberali in denaro, non imponibilità delle entrate marginali impiegate per fini istituzionali. L'art.7 della legge - quadro indica il mezzo con cui l'organizzazione di volontariato collabora con gli enti locali, le province, le regioni e lo stato, cioè la convenzione che deve garantire "l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della stessa, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti".

Scarica il testo completo della legge n. 266 del 11 agosto 1991.

 

 

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