Questa normativa rappresenta la concretizzazione di molti anni
di studio, dibattiti e convegni dedicati alla interpretazione di
un fenomeno di imponente portata, quale quello del volontariato
sociale, che, accanto alla sua novità, ha creato non pochi problemi
per ciò che riguarda in particolare il rischio di sfruttamento di
queste risorse gratuitamente donate. Il varo di questa legge nazionale
rappresenta un solido punto di partenza verso il normale riconoscimento
di questo fenomeno sociale, come si evince dal tenore del primo
comma dell'art.1, che "riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo, ne propone lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate
dallo stato, dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e
Bolzano e dagli enti locali".
La legge quadro stabilisce definitivamente le caratteristiche dell'attività
di volontariato che deve intendersi "quella prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato
fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente
per fini di solidarietà. Tra i requisiti dell'attività di volontariato
si precisa che, questa, "non può essere retribuita in alcun modo
nemmeno beneficiario.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione
di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività
prestata". Le organizzazioni di volontariato, dunque, sono organismi
finalizzati a gestire la fornitura di un servizio a carattere sociale,
utilizzando l'attività personale, spontanea e gratuita, senza fini
di lucro e per fini di solidarietà, messa a disposizione del singolo
volontario. Le suddette organizzazioni possono assumere la forma
giuridica che più ritengono adeguata al perseguimento dei loro scopi
sociali, ma devono espressamente prevedere nell'atto costitutivo,
accordo o statuto " l'assenza di fini di lucro, la democraticità
della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative,
nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri
di ammissione e di esclusioni di questi ultimi, i loro diritti".
Tutto questo oltre l'obbligo di bilancio, dal quale devono trasparire
i beni o i lasciti ricevuti, e di previsione delle modalità di approvazione
dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
Le indicazioni date dall'articolo 3 della legge, includono la possibilità
da parte delle organizzazioni di volontariato di assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo "esclusivamente
nei limiti necessari al loro funzionamento". Non manca, una disciplina
assicurativa e previdenziale, a completamento della figura del volontariato
che presta la sua attività gratuitamente per fini di solidarietà:
in questo caso è considerata indispensabile l'assicurazione contro
gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività
stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
L'importanza fondamentale della legge - quadro risiede maggiormente
nella parte dedicata ai benefici che lo stato accorda alle organizzazioni
in possesso dei requisiti necessari, con particolare attenzione
rivolta alle esenzioni dalle imposte di bollo e di registro, esenzioni
sulle donazioni e sulle attribuzioni di eredità, erogazioni liberali
in denaro, non imponibilità delle entrate marginali impiegate per
fini istituzionali. L'art.7 della legge - quadro indica il mezzo
con cui l'organizzazione di volontariato collabora con gli enti
locali, le province, le regioni e lo stato, cioè la convenzione
che deve garantire "l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere
con continuità le attività oggetto della stessa, nonché il rispetto
dei diritti e della dignità degli utenti".
Scarica il testo completo della legge n. 266 del 11 agosto 1991.
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