Sono modifiche importanti che riguardano le attività produttive
o di servizi di aziende pubbliche e private, come ad esempio le
cooperative sociali) all'interno degli istituti penitenziari. Attualmente
un detenuto in carcere non era considerato dalla legge 381/91 "una
persona svantaggiata" e pertanto non erano previste agevolazioni
per le aziende che assumevano lavoratori detenuti. Il detenuto era
considerato "svantaggiato" solo nel periodo di accesso alle misure
alternative. Il giorno in cui finiva la pena smetteva immediatamente
di essere svantaggiato. Una condizione un pò schizzofrenica sia
per il detenuto sia per l'azienda che si dovevano destreggiare all'interno
di una legge non completa.
Dopo lunghi anni di richieste e dibattiti queste norme definiscono
lo stato di svantaggio del detenuto da quando entra in carcere a
quando finisce la pena, al di là della condizione in cui si viene
a trovare durante questo percorso (in attesa di giudizio, condannato,
ammesso alle diverse forme di pena alternative) e prolunga il periodo
di svantaggio a 6 mesi dopo il fine pena. I vantaggi per le cooperative
sociale sono di vedere ridotte a zero l'assicurazione obbligatoria
previdenziale ed assistenziale.
Sgravi fiscali devono essere concessi anche alle imprese che assumono
lavoratori detenuti per un tempo non inferiore a 30 giorni. Modalità
ed entità di tali agevolazioni sono determinate annualmente entro
il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministero della Giustizia
in concerto con il Ministero del Lavoro, Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione e con il Ministero delle Finanze.
Scarica il testo completo della legge 193 22 giugno 2000
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