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Legislazione
Modifica apportata all'art.5 della Legge 381/91 Legge n.52 del 6/2/96 - "Legge Comunitaria 1994"
  Questa legge che deriva dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea, all'art.20 ha modificato l'art.5 della legge 381/91 che disciplina le convenzioni tra enti pubblici e cooperative sociali di inserimento lavorativo.

Si limita la convenzione della fornitura di beni e servizi - il cui importo stimato al netto dell'Iva sia inferiore alle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici - (200.000 ECU per si servizi compresi nella direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi).
La normativa si estende anche agli enti pubblici economici e alle società di capitale con partecipazione pubblica, la possibilità si estende anche ad "analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità Europea". La conseguenza è che la convenzione si può effettuare solo con cooperative sociali con sede in Italia o con organismi di altri Paesi europei in possesso dei requisiti equivalenti, cioè il 30% di persone svantaggiate nella compagine lavorativa.

Scarica il testo completo della "Modifica apportata all'art.5 della Legge 381/91 Legge n.52 del 6/2/96".

 

 

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