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Coop.sociale
L'impresa sociale e la sua struttura
  Intervenendo a disciplinare l'intero settore, la legge 381/91 ha istituito la categoria delle cooperative sociali individuando nella "società cooperativa" lo strumento idoneo per il perseguimento di finalità sociali e di promozione umana, da realizzare attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di attività produttive, attraverso le quali permettere l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate.

Lo scopo così particolare di tale tipo di cooperativa, che la legge vuole segnalato addirittura all'interno della ragione sociale della società, deve caratterizzare tutta la struttura sociale.
Proprio al fine di evitare qualunque ipotesi di confusione, tali cooperative sono state suddivise in due grandi categorie:

  1. quelle che svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi non finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
  2. quelle che attraverso le più diverse tipologie di attività - agricole, industriali, commerciali o di servizi - sono invece finalizzate al suddetto inserimento lavorativo.

Più in generale, le cooperative sociali provvedono ad istituire e gestire servizi sociosanitari ed educativi e sviluppano attività lavorative finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate sia sul piano fisico che su quello psichico, operando anche tramite convenzioni con i servizi dell'assistenza pubblica. Per lo svolgimento di tale attività è prevista la possibilità di utilizzo di soci volontari che, in numero non superiore a quella della metà dei soci, prestano gratuitamente la loro attività all'interno della cooperativa. I soci volontari non percepiscono retribuzioni per l'attività svolta bensì godono di una piena tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, avendo comunque diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.
Conseguentemente, nei loro confronti non si applicano le leggi in matera di lavoro subordinato o autonomo secondo quanto previsto dalla legge 266/91 sul volontariato. Tenuto conto delle diverse tipologie di soci previste, è la composizione della base sociale che condiziona la classificazione delle cooperative nelle due fattispecie individuate dal Ministero del Lavoro.

Nelle cooperative sociali di tipo A si potranno avere quali soci:

  1. soci ordinari che esercitano una attività retribuita;
  2. soci utenti del servizio non retribuiti;
  3. soci volontari in misura non superiore alla metà del numero complessivo dei soci.

Nelle cooperative sociali di tipo B potremo avere invece:

  1. soci ordinari che esercitano una attività retribuita;
  2. soci volontari in misura non superiore alla metà del numero complessivo dei soci;
  3. soci "persone svantaggiate" che, compatibilmente con il loro stato di salute fisica e psichica partecipano alla attività lavorativa degli altri componenti la base sociale. Il numero di tali soci deve essere pari almeno al trenta per cento dei lavoratori, soci e non soci della cooperativa.

La classificazione delle diverse tipologie di soci appena formulata non deve perà essere letta in termini tassativi ed esclusivi. Non appare impedito ad esempio che i soci utenti non retribuiti possano trovare accoglimento anche all'interno delle cooperative di tipo B.
Una osservazione di grande rilievo è comunque possibile. All'interno delle cooperative sociali si deve rilevare la comparsa di due nuove categorie di soci: i soci volontari e i soci persone svantaggiate, individuati questi ultimi sia come soci utenti, sia come soci lavoratori. Conseguentemente alla istituzione di tali categorie sorgono una serie di problematiche particolari, riferite sia al funzionamento delle cooperative cui partecipano, sia alla considerazione che trattasi di soci che concorrono al perseguimento del particolare scopo sociale mutualistico alla stregua di tutti gli altri soci ordinari. Ci si è posti infatti il problema sulla modalità di ammissione e sull'eventuale obbligo di pagamento della quota sociale dei soggetti che volontariamente offrono la loro opera o la cui presenza qualifica la stessa cooperativa. Si ritiene così che lo schema societario, proprio in quanto scelto dal legislatore deve essere garantito. Ne segue che anche tali particolari soci dovranno presentare domanda di ammissione, specificando la quota sociale che si vuole sottoscrivere. Niente impedisce infatti che statutariamente venga previsto esclusivamente per tali categorie speciali di soci, il versamento non modificabile in un futuro, se non per rivalutazione, della quota sociale minima (50.000 lire).
La legge non dispone in merito alla retribuzione da corrispondere alle persone svantaggiate, prevedendo soltanto, secondo la iniziale interpretazione della norma, la totale fiscalizzazione degli oneri sociali e stabilendo pari a zero le aliquote percentuali contributive da applicare alle retribuzioni corrisposte. Tale aspetto della normativa, inizialmente non del tutto chiaro, ha trovato una opportuna interpretazione in sede di circolari ministeriali e dell'ente di previdenza che hanno precisato come deve essere applicata la fiscalizzazione degli oneri sociali, che rimagono così a carico delle competenti autorità sanitarie, regionali e quali devono essere i criteri di individuazione dei soggetti svantaggiati ammissibili come soci.
L'INPS ha provveduto in tal senso, per quanto di sua competenza, a precisare che tra gli individui svantaggiati di cui all'art.4 della legge in esame, devono essere compresi gli invalidi fisici e psichici con grado di invalidità superiore al 45%. Tale limite è lo stesso che il decreto del Ministro del Lavoro 5 febbraio 1992 ha stabilito come limite minimo di invalidità per l'avviamento al lavoro come "invalido". Ciò comporta la necessità di precisare che il limite indicato non è stato applicato per quei soggeti che erano già iscritti nelle liste di collocamento alla data della emanazione della legge 381 con un grado di invalidità inferiore e che hanno provveduto ad inserirsi in una cooperativa sociale entro 12 mesi dal D.M. Sono così esentati dal versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assicurativa relativamente alla propria quota sia le cooperative sociali che i soci "persone svantaggiate". Detta agevolazione è estesa soltanto alle cooperative di categoria "B". Tenuto conto delle particolari condizioni di agevolazione, anche contributiva, di cui tali cooperative godono, è stata organizzata nei loro confronti una più estesa attività di vigilanza. Viene infatti a tale scopo istituito dalle Regioni un Albo Regionale delle cooperative sociali e la ispezione ordinaria prevista dall'art.2 del D.Lgs.C.P.S. 1577/47 avrà una frequenza annuale.

(da "Impresa Sociale")

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