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Legislazione
Legge 6 marzo 1998, n. 40. "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero."
  La legge sull'immigrazione definisce le modalità di ingresso nel territorio dello Stato e le condizioni per il protrarsi della permanenza degli stranieri, è rivolto a dettare criteri chiari che tengano conto di una realtà complessa.

La principale novità rispetto alla precedente normativa riguarda la possibilità per lo straniero di ottenere la carta di soggiorno. Questa verrà rilasciata a chi, regolarmente soggiorna da almeno cinque anni nel territorio dello Stato, dimostri di essere in grado di avere un reddito sufficiente per mantenere se e i propri familiari. La carta sarà a tempo indeterminato e potrà essere richiesta a favore del coiuge e dei figli minori conviventi. La revoca potrà essere disposta dal questore qualoravenga emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati non colposi di cui agli art. 380 e 381 del Codice di procedura penale.
Il titolare della carta di soggiorno avrà, tra l'altro, l'esenzione dal visto di ingresso, la possiblità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e potrà accedere ai servizi e alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, quindi anche quelle previdenziali e sanitarie.
Sono poi previsti due istituti: le espulsioni e i respingimenti, in questo caso vengono inasprite le pene a carico di coloro che organizzano reti criminali per favorire l'immigrazione clandestina. Inoltre chi approfitta della condizione dello straniero irregolare, favorendone la permanenza in Italia traendo da ciò vantaggio (sfruttamento del lavoro nero, affitto di appartamenti a prezzi spropositati) sarà punito con la reclusione fino a quattro anni e ocn la multa fino a 30 miioni).
L'espulsione viene disposta dal Ministro dell'Interno o dal Prefetto per motivi di ordine pubblico, commissione di reati, irregolarità di ingresso.
Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso al pretore entro 5 cinque giorni dalla comunicazione.

Tra le novità di questa normativa le regole che disciplinano l'ingresso e il soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo. Le quote di ingresso dovranno essere stabilite annualmente con uno o più decreti che tengano conto dei dati occupazionali.
La legge introduce inoltre la figura del garante per il cittadino straniero che intenda entrare in Italia per trovare lavoro. Un cittadino italiano o straniero, regolarmente soggironante, oppure le regioni, gli enti locali, le associazioni sindacali e professionali, le associazioni di volontariato operanti almeno da tre anni nel settore dell'immigrazione, in presenza dei requisiti fissati con apposito decreto, potranno farsi garanti assicurando allo straniero alloggio e la copertura dei costi di mantenimento e assistenza sanitaria per la durata, annuale, del permesso di soggiorno.

Sono favoriti inoltre i ricongiungimenti familiari se lo straniero dimostra la disponibilità di un alloggio e di un reddito che va da 480 a 1.440 mila lire mensili a seconda del numero di familiari per cui si chiede il ricongiungimento.

Scarica il testo completo della legge 40/98

 

 

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