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Legislazione
Legge 8 giugno 1990, nÁ 142
  Ordinamento delle autonomie locali
La presente legge detta i principi dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le funzioni.

L'articolo due della suddetta opera una diversa classificazione tra comunità locali, specificando che esse, ordinate in comuni e province, sono autonome. Il comune, l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Ad esso spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale. La provincia, ente locale intermedio fra comune e regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.
Entrambe le comunità locali hanno autonomia statuaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica e sono titolari di funzioni proprie. Inoltre esercitano le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalle regioni.
Le regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e 118, primo comma, hanno il compito di organizzare l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le provincie identificando quali siano gli interessi degli enti locali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio e di determinare gli obbiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, ripartendo le risorse destinate al finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali. Inoltre le leggi regionali disciplinano la cooperazione dei comuni e delle provincie tra loro e con la regione.
I comuni e le provincie adottano un proprio statuto che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ente determinando attribuzioni degli organi, ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, forme di collaborazione tra comuni e provincie e partecipazione popolare.
Nel rispetto della legge e dello statuto i comuni e le provincie adottano altresì un regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.
La legge 142 si occupa poi di identificare quale siano le funzioni e i compiti del comune in particolar modo per ciò che riguarda i servizi di competenza statale.

 

Scarica il testo completo della legge 142/90.

 

 

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